Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SPISLL)


In questa pagina trovi informazioni per fruire dei seguenti servizi:
Deroga all’utilizzo di locali semisotterranei o sotterranei
Deroga all’utilizzo di locali aventi altezza inferiore a 3 metri
Deroga ai requisiti previsti dall’allegato IV del D.Lgs. 81/2008.
Notifica lavorazioni industriali
Notifiche cantieri temporanei o mobili.
Vidimazione registro infortuni
Trasmissione all’Azienda USL Viterbo dei Piani di Lavoro e delle Notifiche dei lavori su materiali contenenti amianto (MCA).
Per ricevere assistenza sulle singole procedure puoi rivolgerti a:

Ing. Giancarlo Napoli
U.o.c. PISLL Viterbo
Tel. 0761/236.724
Fax 0761/23.67.09 – 0761/23.67.42
e-mail giancarlo.napoli@asl.vt.it


Deroga all’utilizzo di locali semisotterranei o sotterranei

La deroga in oggetto è disciplinata dall’art. 65 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che di seguito si riporta:

Articolo 65
Locali sotterranei o semisotterranei
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L‘organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.


La domanda di deroga, da presentare su apposito modello (Modello Sotterranei) deve essere firmata dal datore di lavoro che intende utilizzare i locali sotterranei o semisotterranei. Alla domanda deve essere allegato il Rapporto informativo debitamente compilato oltre ai documenti elencati nel modello (Modello Sotterranei).



Deroga all’utilizzo di locali aventi altezza inferiore a 3 metri.

La deroga in oggetto è disciplinata dall’ALLEGATO IV del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 di cui si riporta l’estratto:

1.2. Altezza, cubatura e superficie
1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:
1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;
1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.
1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
1.2.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.


La domanda di deroga, da presentare su apposito modello (Modello Deroga Alle Altezze), deve essere firmata dal datore di lavoro che intende utilizzare i locali che hanno altezza inferiore a 3 metri. Alla domanda deve essere allegato il Rapporto informativo debitamente compilato oltre ai documenti elencati nel modello (Modello Deroga Alle Altezze).



Deroga ai requisiti previsti dall’allegato IV del D.Lgs. 81/2008.

La deroga in oggetto è disciplinata dall’art. 63 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che di seguito si riporta:

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell‘ALLEGATO IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L‘obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell‘organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente


Puoi scaricare il testo dell’ALLEGATO IV, che riporta i requisiti dei luoghi di lavoro, dal seguente link: ALLEGATO IV

La domanda di deroga, da presentare su apposito modello (Modello Deroga Allegato IV), deve essere firmata dal datore di lavoro. Alla domanda deve essere allegato il Rapporto informativo debitamente compilato oltre ai documenti elencati nel modello (Modello Deroga Allegato IV).



Notifica lavorazioni industriali.

La notifica delle lavorazioni industriali è disciplinata dall’art. 67 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che di seguito si riporta:

Articolo 67
Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa
di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi: a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.
4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.


La notifica deve essere presentata presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune in cui insiste l’attività industriale che poi provvede ad inviarla all’organo di vigilanza.

Puoi scaricare il testo del Decreto Interministeriale che fissa i modelli, le informazioni che devono essere trasmesse e gli oneri eliminati dai link seguenti:

Decreto Interministeriale 18 aprile 2014
Allegato al Decreto Interministeriale 18 aprile 2014
Oneri eliminati



Notifiche cantieri temporanei o mobili.

La notifica dei cantieri temporanei o mobili è disciplinata dall’art. 99 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che di seguito si riporta:

Articolo 99 Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;(N.d.r. : sono i cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea) b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

La notifica deve dunque essere inviata nel caso in cui nel cantiere sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici e nel caso in cui, pur essendo prevista la presenza di una sola impresa, l’entità del cantiere non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

La notifica deve contenere gli elementi elencati nell’allegato XII al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e deve essere trasmessa alla U.o.c. PISLL dell’Azienda USL Viterbo ed alla Direzione Territoriale del Lavoro di Viterbo.

Per la trasmissione alla U.o.c. PISLL dell’Azienda USL Viterbo puoi utilizzare uno dei seguenti sistemi:
- Invio di una mail certificata dall’indirizzo prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it (specificando nell’oggetto che si tratta di una notifica di cantiere da inoltrare alla U.o.c. PISLL).
- Utilizzo del servizio telematico appositamente realizzato per l’invio delle notifiche dei cantieri temporanei o mobili.

L’utilizzo del servizio telematico è riservato ai professionisti (ingegneri, architetti, geometri …) e richiede il possesso di credenziali che sono assegnate, previa richiesta, dalla U.o.c. PISLL dell’Azienda USL Viterbo.



Vidimazione registro infortuni

Il registro degli infortuni è previsto dal D.M. 12 settembre 1958 come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996 ed è un documento che deve essere vidimato dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

La vidimazione del registro degli infortuni si effettua a Viterbo in via Enrico Fermi 15 presso gli sportelli polifunzionali posti al piano terra dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Oltre al registro, ed alla richiesta di vidimazione, occorre portare con sé l’attestazione di pagamento su c/c n. 10753010 intestato a AUSL Viterbo, via E. Fermi 15, Viterbo, importo € 12,60 causale II5058; il pagamento può essere effettuato direttamente anche gli sportelli polifunzionali.



Lavori su materiali contenenti amianto (MCA)

La notifica all’organo di vigilanza e la redazione del piano di lavoro, sono disciplinati dagli articoli 250 e 256 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che per comodità si riportano:

Articolo 250
Notifica
1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246 (N.d.r. : attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un‘esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell‘amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate), il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
a) ubicazione del cantiere;
b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
c) attività e procedimenti applicati;
d) numero di lavoratori interessati;
e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.
4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

Articolo 256
Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all‘articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell‘amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell‘amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell‘applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l‘amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell‘assenza di rischi dovuti all‘esposizione all‘amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell‘amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all‘articolo 254, delle misure di cui all‘articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell‘amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l‘organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L‘obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell‘inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell‘orario di inizio delle attività. (2)
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all‘articolo 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.


Di seguito puoi scaricare:

- le indicazioni operative in merito alla protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amianto
- l’approvazione regionale delle indicazioni operative

La U.o.c. PISLL ed il Centro Regionale Amianto (Laboratorio di Igiene Industriale) della Azienda USL Viterbo, hanno sviluppato una procedura telematica per l’invio, attraverso applicativo web, delle Notifiche e dei Piani di Lavoro.
Il servizio è riservato alle imprese abilitate e richiede il possesso di credenziali che sono assegnate, previa richiesta, dalla U.o.c. PISLL dell’Azienda USL Viterbo.

Per ricevere assistenza specifica sulle procedure inerenti i lavori su materiali contenenti amianto puoi inviare una mail a: gruppoamianto@asl.vt.it