Servizio Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro
(SPRESAL)

Direttore dott. Augusto Quercia

Dove siamo
VITERBO: Via E. Fermi n. 15 (6° piano: Cittadella della Salute)
tel. 0761 236708 - 236747 - 236745
fax 0761/236 709

TARQUINIA: Via Igea, 1
tel. 0766 846451
fax 0766 846429

CIVITA CASTELLANA: Via Nepesina snc
tel. 0761 1719577
Fax 0761 1719579

Per avere informazioni si può telefonare dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13 (salvo giorni festivi) e dalle ore 15 alle ore 17 del martedì e giovedì.

Chi siamo
- Tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro, agronomi, ingegnere, chimico, medici specialisti in medicina del lavoro, dermatologo, biologo, infermieri professionali, audiometrista ed operatori amministrativi

Cosa Facciamo L’U.O.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (PRESAL) promuove e salvaguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori, mediante interventi preventivi e di controllo, svolti con approccio multidisciplinare, in particolare:
  • - la prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e delle malattie correlate al lavoro, con attività di iniziativa di controllo in azienda e di ricerca attiva delle malattie professionali;
  • - la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
  • - l’informazione e l’ assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per tutti i cittadini, siano essi datori di lavoro, associazioni di categoria, di cittadini e sindacali, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), medici competenti ed altri;
  • - controllo e vigilanza sull’applicazione della normativa nei luoghi di lavoro ed attività delegata dall’autorità giudiziaria in materia di infortuni sul lavoro, malattie professionali e di igiene e sicurezza sul lavoro;
  • - formazione ed educazione della salute di lavoratori;
  • - elaborazioni statistico-epidemiologiche di infortuni sul lavoro e malattie professionali con pubblicazione periodica di report.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO
– D.L. 81/08, file per trasmissione dati

ATTIVITÀ MEDICA

AMBULATORI DI MEDICINA DEL LAVORO
- visita mediche lavoratori per ricerca attiva delle malattie professionali
- esecuzione esami strumentali e visite specialistiche su richiesta del medico competente e di iniziativa per controllo degli accertamenti eseguiti dal medico competente aziendale
- vaccinazione antitetanica per lavoratori
- monitoraggio delle condizioni di salute di coloro che si sono recati in Bosnia-Herzegovina ed in Kosovo (D.M. 22/10/02)

DERMATOLOGIA E ALLERGOLOGIA PROFESSIONALE

CENTRI ANTIFUMO

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA
- sportello informativo su problematiche inerenti i lavoratori e i luoghi di lavoro (previo appuntamento negli orari di apertura al pubblico sopra indicati)

ATTIVITÀ AUTORIZZATIVA
– NIP, CCIAA, Piani rimozione amianto, Notifiche preliminari per cantieri edili

Nota bene

Nuove modalità di trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori nei cantieri edili, di cui all'art. 99, comma 1, del DLgs 81/2008 e s.m.i.

A far data dal 23 dicembre 2015 è decaduto l'obbligo, per i datori di lavoro, di tenuta del registro infortuni.

In particolare, il comma 4 dell'art. 21 del decreto D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 15, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, (Decreto attuativo del Jobs Act), pubblicato sulla G.U. del 23/09/2015, dispone che: "a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni". Poiché il decreto è entrato in vigore il 24 settembre 2015, l'abolizione del registro è effettiva dal 23 dicembre 2015.

A seguito di tale provvedimento le ASL non effettueranno più la vidimazione dei registri infortuni.

Per effetto della disposizione legislativa sopra indicata, non solo il datore di lavoro non sarà più tenuto ad istituire il registro, ma potrà anche omettere la sua conservazione che, prima della sua decadenza, era prevista per almeno quattro anni dall'ultima registrazione o dalla cessazione dell'attività.

Restano fermi i seguenti obblighi dei datori di lavoro:
- di comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, per via telematica;
- di rielaborare il documento di valutazione dei rischi e di aggiornare le misure di prevenzione, in caso di infortuni significativi, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008.
Alla luce di quanto sopra, è quindi opportuno che il datore di lavoro mantenga un sistema di registrazione degli infortuni, per monitorare il fenomeno nella propria azienda, analizzare le cause del singolo evento e mettere in atto le misure di prevenzione adeguate.

INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE

OSSERVATORIO DI EPIDEMIOLOGIA OCCUPAZIONALE
– Elaborazione dati statistici provenienti da diverse fonti (ISTAT,INAIL, U.O.C. PRESAL etc.), con produzione di report su aziende, infortuni sul lavoro e malattie professionali
LINEE GUIDA E DOCUMENTI
COMPARTO EDILIZIA
COMPARTO AGRICOLTURA
COMPARTO CERAMICA
INFORMATIVE AI MEDICI COMPETENTI
PIANO MIRATO DI PREVENZIONE NELLE ATTIVITÀ FORESTALI